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Di seguito riportiamo lo statuto della nostra associazione costiuitasi il 21 Maggio del 2021

ART. 1
È costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Culturale e Ricreativa LADISPOLI ATTIVA” a norma degli artt. 36 e segg. C.C. e s.m.i. Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia. L’associazione non persegue finalità di lucro, potrà aderire a federazioni o associazioni multilivello, di cui condivida le finalità istituzionali.

ART. 2
L’associazione ha sede legale in Ladispoli (RM) via del Mare n. 51. La durata dell’Associazione è illimitata. La variazione del comune della sede dell’Associazione dovrà avvenire mediante Assemblea Straordinaria e modifica di statuto, mentre la semplice variazione dell’indirizzo potrà effettuarsi con delibera di Assemblea Ordinaria senza necessità di modificare lo statuto.

ART. 3
L’Associazione Culturale non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e intende qualificarsi quale centro di promozione, diffusione e sensibilizzazione della cultura del territorio. In particolare, l’associazione ha come scopo la creazione di una piattaforma che, individuando obiettivi comuni della cittadinanza, sia promotore di idee, iniziative e progetti volti allo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico della città di Ladispoli.

Inoltre l’associazione persegue obiettivi tesi a promuovere e salvaguardare la salute, la qualità della vita, l’ambiente, la natura, il paesaggio, l’ecosistema, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico, la preservazione dei luoghi da ogni forma di inquinamento, la lotta alle diseguaglianze sociali e di genere.

L’associazione riconosce e promuove il concetto di cittadinanza attiva e di partecipazione popolare alla vita pubblica e sociale per la definizione di idee e soluzioni condivise per la città di Ladispoli.

L’associazione si propone di stimolare tutte le azioni necessarie per promuovere la conoscenza e per assumere impegni concreti per lo sviluppo e dell’identità della città di Ladispoli all’interno del territorio e nell’incontro con la realtà nazionale ed internazionale.

All’uopo l’Associazione potrà promuovere ogni azione, iniziativa, attività, progetto, manifestazione, ricerca, realizzazione di materiale editoriale e promozionale, raccolta di beni reputate necessarie od anche solo opportuna ai fini del conseguimento delle finalità associative; presentare istanze, ricorsi, memorie, osservazioni, perizie ed altri atti in tutte le sedi consentite in Italia e all’estero.

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale l’Associazione potrà svolgere qualunque tipo di attività consentita dall’ordinamento vigente comprese quelle commerciali marginali consentite dalla legislazione, purché nel rispetto dell’orientamento non lucrativo comunque prevalente. In particolare, le attività commerciali eventualmente svolte, avranno natura sussidiaria e di sostegno delle finalità istituzionaliculturali, e non lucrative oltreché per il sostentamento dell’Associazione medesima.

ART. 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– il fondo di dotazione iniziale derivante dai versamenti effettuati dagli Associati Promotori dell’Associazione;
– i beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi titolo;
– gli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) le quote associative versate dagli Associati;
b) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto;
c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
d) il ricavato derivante dall’eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
f) le entrate derivanti dallo svolgimento di attività commerciali a carattere non prevalente;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Le quote associative degli Associati, sono disciplinate dal Consiglio Direttivo e vengono stabilite con apposita delibera. I versamenti al fondo comune sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte o recesso dell’Associato.

Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili. L’associazione può conseguire utili e avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve di capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 5
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, che intendono impegnarsi per il perseguimento dei fini indicati dal presente statuto e che abbiano compiuto il 18° anno di età. Sono espressamente escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Gli Associati che aderiscono all’Associazione sono così suddivisi:

Associati Promotori;
Associati Ordinari.
Sono Associati Promotori quelli che partecipano direttamente alla costituzione dell’Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale, e che sono indicati nell’Atto Costitutivo.

Sono Associati Ordinari dell’Associazione, tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e la cui domanda di adesione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati Ordinari versano all’Associazione dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota o il contributo associativo non può essere trasferito e non è rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Ogni Associato può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione, partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa.

Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti gli Associati Promotori e Ordinari iscritti all’Associazione, che abbiano compiuto il 18° anno di età, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, oltre che per ogni altra previsione di cui al presente Statuto. Ciascun associato ha diritto ad un voto per testa.Gli associati ordinari e promotori hanno medesimi diritti e doveri e possono candidarsi alle cariche associative.

L’adesione per tutti gli Associati viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

ART. 6
Ai fini dell’ammissione, l’aspirante Associato, deve presentare al Consiglio Direttivo espressa domanda nella quale deve indicare:

nome cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza;
la disponibilità di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha il compito di provvedere alla eventuale ammissione entro trenta giorni dal ricevimento delle domande.

Qualora il Consiglio Direttivo non si esprima per il tramite di un provvedimento di rigetto della domanda, essa deve intendersi accolta. Nel caso la domanda sia respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione utile. Al momento della domanda l’aspirante associato potrà rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l’assenza di motivi ostativi all’accoglimento della stessa, assumendosene ogni responsabilità. A seguito della dichiarazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, l’iscritto potrà essere ammesso alla frequentazione delle attività associative. In caso di successivo rigetto della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo, la quota di iscrizione versata sarà integralmente rimborsata previa restituzione delle tessere e di ogni altro documento necessario alla frequentazione e partecipazione alle attività associative.

Le Tessere e ogni altro documento necessario per la frequentazione e partecipazione alle attività associative sono proprietà dell’associazione e dovranno essere restituite dietro semplice richiesta.

La qualifica di Associato Ordinario si acquista quindi previa iscrizione, e successivo versamento della quota associativa. Sono Associati Promotori coloro, che indicati nell’Atto Costitutivo, hanno partecipato direttamente alla costituzione dell’Associazione.

ART. 7
La qualifica di Associato si perde:

a) per dimissioni. Chiunque aderisce, infatti, può in qualunque momento recedere dal rapporto associativo la cui efficacia si realizza a partire dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica di volontà di recesso. L’unico caso di recesso immediato previsto è possibile solo in presenza di giusta causa;
b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari, ai regolamenti interni e/o alle deliberazioni degli organi associativi; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione o per altri motivi che comportino indegnità;

Nei casi di esclusione è sempre il Consiglio Direttivo a deliberarne l’efficacia.

In tale caso, il Consiglio Direttivo motiva nella delibera le ragioni dell’espulsione dell’Associato dall’Associazione nel provvedimento di esclusione.

In caso di morosità ed inadempienze in materia di versamenti di quote associative il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’esclusione dell’associato.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista degli Associati. Nel caso sussistano le condizioni previste al precedente punto b) gli associati potranno essere sospesi cautelativamente e immediatamente dal godimento dei loro diritti associativi, nell’attesa del provvedimento definitivo di espulsione. Gli associati espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento nel corso della prima assemblea ordinaria utile.

ART. 8
Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea degli Associati;
il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori ove nominato.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione sia ai fini dell’elettorato passivo, sia attivo.

ART. 9
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta esclusivamente da tutti i gli Associati Promotori e Ordinari non decaduti.

Gli Associati Ordinari e Promotori sono convocati in Assemblea almeno una volta l’anno per approvare il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo.

Ogni Associato Promotore o Ordinario ha diritto ad un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all’art. 2538, secondo comma, C.C. e s.m.i.

Hanno comunque diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati Promotori e Ordinari in regola con i pagamenti delle eventuali quote associative.

L’Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, secondo una o più delle seguenti modalità alternative:

con avviso affisso presso le sede sociale o mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dall’Associazione contenente l’indicazione della data, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea;
con spedizione di mail agli associati, contenente l’indicazione della data, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea. Sarà cura degli associati fornire indicazione dei recapiti elettronici cui inviare le comunicazioni di convocazione.
L’avviso di convocazione è affisso, e/o pubblicato e/o spedito almeno otto giorni prima dell’Assemblea. Nel corso dell’Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell’ordine del giorno.

E’ validamente costituita anche l’Assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità degli Associati Promotori e Ordinari, dei componenti il Consiglio Direttivo, dei componenti del Collegio dei Revisori, laddove nominato, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare. La partecipazione alle assemblee è consentita anche con l’ausilio di strumenti elettronici, purché sia possibile e agevole l’identificazione dell’Associato o del componente del Consiglio Direttivo. La partecipazione con modalità elettronica e l’identificazione dell’Associato o del componente del Consiglio Direttivo dovrà risultare dal verbale.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno riportale sul libro dei verbali assemblee accessibile a tutti gli associati.

Le delibere assembleari, sia in sede Ordinaria, sia Straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 10
L’Assemblea Ordinaria si costituisce validamente qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, con la maggioranza assoluta degli Associati presenti.

L’Assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio o il rendiconto economico finanziario consuntivo;
b) provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo approva e modifica i regolamenti interni dell’Associazione;
c) delinea gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall’Associazione;
d) delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

ART. 11
L’Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sui seguenti argomenti:

L’Assemblea Ordinaria:

a) modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme;
c) cambiamento del comune della sede dell’Associazione;
d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della Maggioranza dei presenti, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio in prima convocazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

ART. 12
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto a scelta dell’Assemblea che lo nomina da due a cinque membri.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. Previa delibera dell’assemblea il consiglio direttivo può essere formato anche da non associati.

Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti della stessa lista. Qualora non risultino candidati i quali, presentatisi, non siano stati eletti, il Consiglio ha la facoltà di cooptare uno degli Associati il quale assume la qualità di Consigliere e rimane in carica sino alla data della successiva Assemblea, la quale avrà come punto all’ordine del giorno la sostituzione del Consigliere.

Chi ricopre il posto del Consigliere cessato, rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, in tal caso è necessaria la sua totale rielezione. Il consiglio direttivo scaduto, fino alla nomina del nuovo, rimane in carica per l’ordinaria gestione dell’Associazione.

Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

gestione delle attività e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario/Tesoriere;
ammissione di nuovi Associati;
redazione annuale del bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
fissazione delle quote associative annuali;
revisione degli elenchi degli Associati in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
deliberazioni sull’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Associati;
deliberazioni su ogni altra questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Il Consiglio, si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario.

La convocazione, viene effettuata mediante comunicazione, secondo modalità analoghe a quelle previste per la convocazione dell’Assemblea, contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora, e all’indicazione del luogo e agli argomenti posti all’ordine del giorno, non meno di 5 giorni prima del termine fissato per l’adunanza (fa fede la data di spedizione / affissione/ pubblicazione / invio), anche se in assenza di tali formalità il Consiglio risulta validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi Componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in assenza entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

– con il voto favorevole dei Consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del Presidente che prevale; – con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione. L’Assemblea degli Associati aventi diritto elegge il Consiglio Direttivo come previsto nel presente Statuto. Le decisioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali del consiglio direttivo e sono liberamente accessibili ai consiglieri in carica.

ART. 13
Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio dell’Associazione.

Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione, ma solo, in questo caso, avvalendosi della preventiva convocazione del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la funzione di convocazione e della presidenza dell’Assemblea e, del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli Associati, sia dei terzi.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, ai Consiglieri delegati.

Al Presidente, sono inoltre concessi poteri di sorveglianza e controllo sulla totalità della gestione dell’Associazione.

ART. 14
Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti redatti dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all’organo.

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell’Associazione, si occupa degli aspetti economico-finanziari dell’Associazione effettuando gli adempimenti necessari al riguardo. Il Tesoriere è altresì responsabile:

– dell’esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell’Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle direttive del Consiglio;
– della tenuta e conservazione dei libri sociali;
– di presentare periodicamente e previa richiesta al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria patrimoniale e contabile dell’Associazione;
– di predisporre tutti gli elementi al Consiglio per la compilazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

Le funzioni di Segretario/Tesoriere possono essere esercitate da un solo Consigliere oppure qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario da due Consiglieri.

ART. 15
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio dei Revisori. Il Collegio è composto da tre membri di cui almeno uno che assume la carica di Presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia.

A tale organo compete il controllo contabile e di legalità dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto o bilancio relativo al 3° esercizio della loro carica.

Qualora vengano a mancare uno o più membri, il Collegio deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell’Assemblea e l’elezione dei mancanti, che rimarranno in carica fino alla scadenza dell’originario Collegio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Collegio dovrà essere nominato nella sua interezza.

ART. 18
L’Associazione in caso di scioglimento devolverà il patrimonio residuo ad altra associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge n. 662/1996, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del libro primo, Titolo II, del Codice Civile e D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni il presente statuto è altresì conforme al DPR n.235/2001.

ASSOCIATI PROMOTORI:
GIANFRANCO MARCUCCI
ALESSANDRO ARATA
CRISTINA BOCCABELLA
VALENTINA VECCHIO
SERENA LIBERATORE
MASSIMILIANO DESIDERIO
FABIO PAPARELLA
EMILIANO GIACINTI
MATTEO FORTE
ION MARIAN

IL PRESIDENTE:
GIANFRANCO MARCUCCI

IL SEGRETARIO:
ALESSANDRO ARATA